Statuto della Associazione

Aiuto allo Zanskar onlus

 

Art. 1 - Costituzione

È costituita un’Associazione O.N.L.U.S., ex decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, denominata “Aiuto allo Zanskar”, organizzazione non lucrativa d’utilità sociale; l'acronimo "O.n.l.u.s." ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

In breve è denominabile anche come “AaZ onlus”.

Domanda: è necessario un notaio?

 

Art. 2 - Oggetto

“Aiuto allo Zanskar” non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona, senza alcuna distinzione politico o religiosa.

L’Associazione “Aiuto allo Zanskar” intende svolgere attività di beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo ed in particolare della popolazione del Ladakh (distretti di Leh e Kargil, stato indiano di Jammu e Kashmir, Unione Indiana) con particolare attenzione alla regione dello Zanskar.

“Aiuto allo Zanskar” intende promuovere l’accesso all’istruzione a livello nazionale ed internazionale. Questo sostegno all’educazione si rivolge particolarmente ai più giovani ed alla loro salvaguardia.

In particolare, gli scopi dell’Associazione sono:

- collaborare con le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative,  rappresentative degli operatori interessati ai rapporti con il Ladakh, ed in particolare la regione dello Zanskar, e operare in stretta collaborazione favorendo il coordinamento delle loro attività nei settori culturali e scolastici, ed in particolare con

·  l’Associazione francese AaZ (costituita il 2 giugno 1988 e riconosciuta come associazione di beneficenza in base alla legge del 1° luglio 1901 e registrata presso la Prefettura dell’Alta Senna - Préfecture des Hauts de Seine)

·  la Lamdon Model High School con sede a Upti/Pibiting nella valle dello Zanskar, distretto di Kargil, stato di Jammu e Kashmir, India [Regd. under Societies Registration Act VI of 1998 (1941 A.D.) n° 1673-S of 1990 P.O. Padum - 194302 distt. Kargil - Ladakh - J&K - India].

- promuovere ed operare per il conseguimento degli scopi istituzionali di “Aiuto allo Zanskar”, anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, concorsi, progetti, e iniziative varie nel quadro dell’attività di solidarietà sociale, di sensibilizzazione e formazione, prestando particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare, alla scuola, al servizio delle attività didattiche ed in particolare alla cura, al sostegno e alla ricreazione dei minori;

- essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare la conoscenza del Ladakh, ed in particolare la regione dello Zanskar, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse di “Aiuto allo Zanskar”;

- l’iscrizione nella sezione dedicata di appositi albi e/o registri delle Associazioni tenuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, per l’attività svolta da “Aiuto allo Zanskar” per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, per l’attività svolta da “Aiuto allo Zanskar” per il conseguimento degli scopi istituzionali;

 

L’Associazione “Aiuto allo Zanskar” intende quindi realizzare le predette finalità attraverso:

- l’organizzazione di attività di volontariato;

- la sensibilizzazione nei confronti delle cause e delle problematiche del sottosviluppo;

- l’organizzazione di campagne di raccolta fondi da destinare all’adozione a distanza e alla sponsorizzazione scolastica di bambini del Ladakh, ed in particolare la regione dello Zanskar;

- l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione atte a promuovere l’adozione a distanza;

- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte ai paesi in via di sviluppo;

- il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi;

- l’elaborazione e divulgazione di documentazione;

- la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, in particolare enti pubblici, di iniziative sociali ed economiche atte a valorizzare la cooperazione internazionale.

L’Associazione può, attraverso la prestazione gratuita dei suoi volontari, progettare ed esercitare le seguenti attività:

- prestazione di servizi a favore dei paesi in via di sviluppo;

- realizzazione di mercatini di artigianato locale dei paesi in via di sviluppo;

- organizzazione di raccolta di generi di prima necessità destinati all’invio alla popolazione del Ladakh, ed in particolare la regione dello Zanskar o di altri paesi in via di sviluppo o in situazioni di emergenza;

- promozione dell'attività di “Aiuto allo Zanskar”, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l'organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival e rassegne.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

I fondi raccolti attraverso le sopraccitate attività, che non costituiscono un diretto corrispettivo per i servizi resi bensì devono essere considerati offerte libere da parte dei soggetti terzi, saranno investiti completamente nell’Associazione che li adopererà nel modo che ritiene più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

 

Art. 3 - Sede

“Aiuto allo Zanskar” ha sede legale in Brescia, via Elia Capriolo 41.

 

Art. 4 - Durata - Scioglimento

La durata di “Aiuto allo Zanskar” è a tempo indeterminato. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Straordinaria con le modalità previste dall’articolo 22 del presente statuto.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla legge.

 

Art. 5 -  Soci

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire ad “Aiuto allo Zanskar” tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, federazioni od enti - che condividono le finalità dell’Associazione.

Gli associati si dividono nelle seguenti tre categorie:

- soci fondatori

- soci ordinari

- soci straordinari

Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione di Aiuto allo Zanskar onlus. I soci fondatori non sono esentati dal pagamento delle quote annuali di iscrizione.

 

Soci straordinari sono:

- Il Fondatore dell’associazione francese AaZ, Signor Marc Damiens.

- Il Presidente in carica dell’associazione francese AaZ.

- Tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti e/o benemerenze, o che hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti di “Aiuto allo Zanskar”, del Ladakh o dello Zanskar.

Gli associati straordinari sono esentati dall’obbligo di versare le quote e i contributi associativi di cui al successivo art. 7 e non godono del diritto di voto e dell’elettorato attivo, fatti salvi i casi e le eccezioni di seguito previste dal presente Statuto.

Qualora tuttavia un associato straordinario inoltrasse domanda di iscrizione secondo le modalità di seguito descritte al presente articolo, con l’adesione in qualità di associato ordinario ne acquisterebbe automaticamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto all’elettorato attivo e passivo, il diritto di voto, l’obbligo di versare le quote e i contributi associativi.

Per divenire associato ordinario è necessario presentare una domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. Con la domanda l’aspirante associato si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto e tutte le decisioni degli organi associativi, adottate in conformità della legge e dello Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro il termine di seguito previsto, si intende che la domanda è stata accolta. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte del socio. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande presentate, entro 60 giorni dalla data di presentazione, e non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla decisione definitiva.

L’adesione ha durata di un anno, e di seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

- Per gli associati straordinari la cessazione dall’incarico affidato loro da AaZ (Francia) e la conseguente perdita della qualifica e dello status relativi ne comporterà ipso iure l’automatica cancellazione, pur rimanendo la loro facoltà di divenire associato ordinario.

Art. 6 - Obblighi degli associati

Tutto quanto concerne l'attività associativa deve da ogni associato essere considerato con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse degli Associati. Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. Le deliberazioni adottate in Assemblea obbligano e impegnano tutti i membri di “Aiuto allo Zanskar”, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Gli Associati che non intendessero conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea avranno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni siano adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata a./r. fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data. Qualora il recesso non venga manifestato entro il perentorio termine sopra stabilito l'Associato sarà tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata. Il recesso - se manifestato - produrrà efficacia nel momento stesso in cui sarà espresso, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo. L’associato potrà comunque comunicare la propria volontà di recedere dall’Associazione con preavviso inviato entro il trenta giugno con lettera raccomandata a./r.; il recesso ha decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo. Resta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 8 del presente Statuto.

 

Art. 7 - Fondi

L’Associazione dispone dei seguenti fondi:

- quote annuali di associazione deliberate dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo,da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente;

- contributi speciali deliberati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

- contributi straordinari deliberati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo per necessità o integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento di “Aiuto allo Zanskar”;

- contributi liberi ed erogazioni degli associati o di terzi, con particolare riferimento alle norme previste dall'art. 38 della legge 21 novembre 2000 n. 342;

- eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;

- contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni internazionali, la Unione Indiana, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

- interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento di “Aiuto allo Zanskar”.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono in ogni modo a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso dello scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, d’estinzione, di recesso o d’esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di “Aiuto allo Zanskar”, e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi.

Durante la vita di “Aiuto allo Zanskar” non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

Art. 8 - Perdita della qualifica dl associato

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o per estromissione o per perdita dei requisiti.

L’associato che intende recedere deve inviare al Presidente dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r.

L’estromissione è pronunciata dal Consiglio Direttivo per pari motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità e viene notificata a mezzo raccomandata a.r., telegramma o fax. L'estromissione ha effetto dal momento della notifica del provvedimento all’associato.

 

Art. 9 - Ricorso

Avverso il provvedimento di estromissione potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

 

Art. 10 - Organi

Sono organi di “Aiuto allo Zanskar”:

- L’Assemblea Generale

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente Onorario

- Il Presidente

- Il Comitato di Presidenza

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Collegio dei Probiviri

La carica di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, di Revisore dei Conti, di Proboviro sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.

 

Art. 11 - Assemblea Generale

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. All’Assemblea possono partecipare tutti gli Associati. L’associato può essere rappresentato per delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

 

Art. 12 - Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, preferibilmente entro il 30 giugno, su chiamata del Presidente, oppure su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno il 25% degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate. Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, e deve essere indirizzata per lettera raccomandata a.r. al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alla convocazione. Quando la richiesta risulti corrispondente ai requisiti retro menzionati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ogni associato ha un voto, è valido il voto per delega scritta ad altro associato avente diritto al voto. Il numero di deleghe per ogni associato presente è limitato a 2(due).

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l’Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.

L’Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;

- approva la relazione del Presidente, il rendiconto e la relazione dei Revisori dei Conti;

- approva il progetto di bilancio consuntivo e la relazione del progetto di bilancio consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;

- approva il progetto di bilancio preventivo di “Aiuto allo Zanskar” proposto dal Consiglio Direttivo;

- approva e determina le quote annuali di “Aiuto allo Zanskar”, i contributi speciali e i contributi straordinari su proposta del Consiglio Direttivo e ne stabilisce le modalità di versamento;

- determina le direttive di massima dell’attività di “Aiuto allo Zanskar”, ne verifica le fasi di attuazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi di “Aiuto allo Zanskar” stesso;

- esercita ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto e nei regolamenti.

La convocazione dell’Assemblea, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali di “Aiuto allo Zanskar” (www.aazanskar.org), almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Il diritto di voto non compete agli associati che non siano in regola coi versamenti delle quote annuali, dei contributi speciali e dei contributi straordinari di cui all’art. 7.

Gli associati straordinari di cui all’art. 5 possono presenziare all’Assemblea Ordinaria senza diritto di voto.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e da almeno un Vice Presidente e dal segretario. Copia di esso sarà portata a conoscenza degli Associati.

 

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e degli associati aventi diritto al voto oppure su richiesta del Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate. Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare (e, nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, deve altresì contenere il testo delle modificazioni proposte) e deve essere indirizzata per lettera raccomandata a./r. al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alla convocazione. Quando la richiesta risulti corrispondente ai requisiti predetti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea Straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali di “Aiuto allo Zanskar”, almeno otto giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea Straordinaria delibera

- su tutte le questioni che le vengono sottoposte;

- sulla modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento e conseguente liquidazione di “Aiuto allo Zanskar”;

- sulla fusione dell’Associazione con altre Associazioni;

- sulla affiliazione di AaZ ad unioni di altre Associazioni italiane o internazionali.

L'Assemblea straordinaria è, in ogni caso, valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione è, in ogni caso, valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, escluso lo scioglimento dell’associazione previsto dall’articolo 22 del presente Statuto.

Ogni associato ha un voto, è valido il voto per delega scritta da altro associato avente diritto al voto.

Il numero di deleghe per ogni associato è limito a 2 (due).

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l’Assemblea, ma per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il diritto di voto non compete agli associati che non siano in regola coi versamenti delle quote annuali, dei contributi speciali e dei contributi straordinari di cui all’art. 7.

Gli associati straordinari di cui all’art.5  possono presenziare all’Assemblea Ordinaria senza diritto di voto.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e da almeno un Vice Presidente e dal segretario. Copia di esso sarà portata a conoscenza degli Associati.

 

Art. 14 - Presidente

Il/la Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto una sola volta consecutiva. In caso di ricandidatura per un terzo mandato consecutivo è, però, necessaria una maggioranza favorevole di tre quarti dei votanti per la validità dell’elezione. Ulteriori rielezioni, per un massimo di due anni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un anno.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione “Aiuto allo Zanskar” di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e assume tutte le iniziative di interesse di “Aiuto allo Zanskar” escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e al Comitato Direttivo;

- è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, prepara i documenti contabili di “Aiuto allo Zanskar” per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e prende i provvedimenti anche di spesa necessari al buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente ad iniziative e spese non previste e che esulino dalle previsioni;

- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare a componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente. La firma di un Vice Presidente attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il presidente presiede altresì il Consiglio Direttivo e l’Assemblea con diritto di voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente inoltre:

- gestisce “Aiuto allo Zanskar” ed è responsabile dell'organizzazione della stessa, ne amministra i fondi;

- prepara i rendiconti e la relazione annuale;

- comunica agli associati le direttive e delibere degli organi associativi;

- mantiene il coordinamento tra gli Organi di “Aiuto allo Zanskar” ed il collegamento con le altre associazioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi e le istituzioni;

- predispone gli atti per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- propone al Consiglio Direttivo l’iscrizione degli associati straordinari di cui all’art. 5, illustrandone, se del caso, le motivazioni;

La carica di Presidente è cumulabile con altre cariche dell’Associazione.

 

Art. 15 - Presidente onorario

Presidente Onorario di Aiuto allo Zanskar è Marc Damiens, fondatore di AaZ (Francia).

Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza.

Su proposta del Consiglio Direttivo al Presidente Onorario possono essere conferite dall’Assemblea Ordinaria specifiche funzioni.

Il Presidente Onorario non gode del diritto di voto.

 

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

“Aiuto allo Zanskar” è retta dal Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 3 (tre) sino a 7 (sette) componenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto tra i soci aventi diritto.

Fa altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La cessazione dell'appartenenza ad “Aiuto allo Zanskar” comporterà ipso iure l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo. In questo caso il Consiglio Direttivo può, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni sei mesi, su convocazione del Presidente; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto o il Collegio dei Revisori dei Conti per motivi strettamente inerenti il suo ufficio.

La convocazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data stabilita, o almeno tre giorni prima della seduta in caso di urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di “Aiuto allo Zanskar” o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alla riunioni per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti dai non eletti in ordine di preferenze ottenute alla precedente Assemblea per il rinnovo degli organi sociali, o dall’Assemblea stessa, o possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei propri membri anche tra i membri di diritto, che verrebbero così ad acquisire il diritto al voto limitatamente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente, da un consigliere e dal segretario.

 

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- elegge al suo interno a scrutinio segreto un Comitato di Presidenza composto da un/a Presidente, un/a Segretario/a, un/a Tesoriere/a;

- assume ogni iniziativa di interesse generale degli Associati conforme agli scopi di “Aiuto allo Zanskar”;

- stabilisce, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea, l’azione a breve termine dell’Associazione e decide i piani per l’azione a medio e lungo termine;

- propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento;

- elegge il Vice Presidente con le modalità precedentemente indicate;

- propone e delibera sulle deleghe specifiche dei singoli componenti del Consiglio e del Vice Presidente;

- stabilisce la data dell’Assemblea Ordinaria degli associati, da indirsi almeno una volta l’anno e stabilisce l’ordine del giorno;

- esegue le delibere dell’Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, con tutti i più ampi poteri anche di disposizione del patrimonio o fondo associativo;

- redige, ove necessario, il Regolamento di “Aiuto allo Zanskar” da proporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

- approva il progetto di bilancio consuntivo (composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario) raffrontato con il bilancio preventivo dell’esercizio, e predispone la relazione, ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;

- approva il progetto di bilancio preventivo (budget) dell’Associazione composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario;

- approva i programmi tecnici e organizzativi di “Aiuto allo Zanskar”;

- conclude convenzioni tra l'Associazione “Aiuto allo Zanskar” e gli enti pubblici o privati eventualmente partecipanti alle iniziative associative;

- nomina i rappresentanti di “Aiuto allo Zanskar” in seno ad Enti nazionali ed internazionali;

- nomina, ove occorra, commissioni, comitati tecnici o gruppi di lavoro in conformità ai compiti ad essi destinati;

- approva, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento di “Aiuto allo Zanskar”;

- esercita, in caso di urgenza, i poteri che spettano all’Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima adunanza;

- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati e sulle revoche;

- delibera sulle domande di ammissione di altre associazioni che abbiano gli stessi fini perseguiti da “Aiuto allo Zanskar” fissandone le condizioni, e i contributi;

- delibera l’iscrizione degli associati straordinari di cui all’art. 5;

- delibera sulle quote associative degli associati da proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

- delibera sui contributi speciali e sui contributi straordinari di cui all'art. 7 da proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

- delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei contributi, delle sovvenzioni fatte da terzi ad “Aiuto allo Zanskar”;

- delibera sulla partecipazione di “Aiuto allo Zanskar” ad altre associazioni, fissandone le condizioni, sui contributi, sulle sovvenzioni, sulle collaborazioni da dare ad altri enti che abbiano gli stessi fini perseguiti dall’Associazione;

- attribuisce deleghe ai propri membri o ad associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di determinate attività di interesse associativo;

- delibera l’affidamento ad esperti esterni, di qualificata professionalità, lo svolgimento di attività non realizzate direttamente da “Aiuto allo Zanskar” e ne determina il trattamento economico;

- delibera sulle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri e su quant'altro previsto dall’art. 21 del presente Statuto;

- delibera su quant’altro di utilità ad “Aiuto allo Zanskar”.

Art. 17 - Il Comitato di Presidenza

- Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal/la Segretario/a e dal/la Tesoriere/a. Esso renderà esecutive le delibere del Comitato Direttivo.

 

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre  membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria; essi nominano nel loro interno un Presidente. I membri potranno essere individuati sia nell'ambito sia al di fuori degli associati; durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Comitato Direttivo.

I revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- controlla la gestione economica di “Aiuto allo Zanskar”;

- si riunisce a tale scopo almeno una volta all’anno;

- verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri;

- da pareri sui bilanci;

- presenta annualmente all’Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati;

- cura la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti.

Per motivi strettamente inerenti al proprio ufficio può chiedere la convocazione dell’Assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto.

 

Art. 19 - Il Collegio dl Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno deve essere un componente del Consiglio Direttivo e due Associati estranei al Consiglio Direttivo, oltre che da due membri supplenti pure scelti tra gli Associati.

Il Presidente del Collegio è designato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di dirimere, quale arbitro irrituale amichevole compositore,  le controversie che possono insorgere relativamente al comportamento degli Associati in relazione allo Statuto, al Regolamento ed al Codice Etico, e a tutte quelle in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

La costituzione del Collegio deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso, e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i novanta giorni successivi alla costituzione del Collegio dei Probiviri, fatto salvo il caso di proroga concessa con l’accordo delle parti, e comunque non superiore a trenta giorni.

Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Il mancato rispetto della decisione del Collegio dei Probiviri costituisce causa di esclusione dal “Aiuto allo Zanskar”.

I Probiviri possono proporre al Consiglio Direttivo l'adozione di sanzioni disciplinari stabilite dal Regolamento a carico del membro inadempiente agli obblighi associativi. Tali sanzioni devono essere commisurate alla gravità degli illeciti commessi e potrebbero così esemplificarsi: censura, sospensione ed espulsione. La sanzione non è efficace fino a che non sia stato notificato all’associato il relativo provvedimento.

I Probiviri effettivi possono assistere alle adunanze dell’Assemblea e possono prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo.

Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Collegio dei Probiviri si darà a maggioranza le regole per il proprio regolamento.

Il Collegio dei Probiviri può altresì predisporre il Codice Etico di “Aiuto allo Zanskar” e proporne l'adozione.

Tutte le cariche ora dette sono rinnovabili e non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse di “Aiuto allo Zanskar”.

 

Art. 20 - Esercizio

Ogni esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sull’andamento della gestione.

 

Art. 21 - Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

 

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deciso solo da un’assemblea straordinaria convocata espressamente a questo scopo, a maggioranza minima di metà degli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale al momento dell’assemblea.

In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione del patrimonio tramite liquidatori disegnati dall’assemblea generale straordinaria che saranno investiti di tutti i poteri necessari per portare a termine il loro incarico.