Un'associazione non riconosciuta può essere costituita senza l'apporto di un notaio, ma un atto scritto può dare maggior sicurezza agli associati.
Le disposizioni contenute nel dlgs 460/1997, prevedono espressamente che la qualifica fiscale di onlus possa essere assunta da associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Un'associazione non riconosciuta potrebbe essere costituita anche senza l'apporto di un notaio in quanto, in tal caso, il procedimento di costituzione non richiede alcuna formalità e quindi potrebbe essere realizzato anche con il semplice accordo verbale tra le parti.
È opportuno segnalare, però, come la presenza di un atto scritto, magari da parte di un notaio, potrebbe conferire certezza alle pattuizioni degli associati e limitare la responsabilità degli stessi oltre che assicurare la correttezza civilistica e fiscale dell'accordo.

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